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STATUTO

 

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato 
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 - finalità e oggetto della legge
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle 
regioni e dalle province autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
 
Note alla Legge 
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Art. 1 - finalità e oggetto della legge 
La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione 
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone 
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti 
locali. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province 
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni 
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono 
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi 
rapporti. 
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Art. 2 - Attività di volontariato
 
Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi 
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche 
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno 
dal beneficiario. 
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di 
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, 
entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto 
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. 
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Art. 3 - Organizzazione di volontariato
 
È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente 
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si 
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che 
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di 
compatibilità con lo scopo solidaristico. 
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a 
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che 
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di 
fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità 
delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro 
obblighi e diritti. 
Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, 
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, 
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea 
degli aderenti. 
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti 
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o 
specializzare Ìattività da esse svolta. 
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture 
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di 
strutture pubbliche o con queste convenzionate
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Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
 
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, 
che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità 
civile verse i terzi. 
Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze 
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. 
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Art. 5 - Risorse economiche
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
 funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 
a) contributi degli aderenti; 
b) contributi di privati; 
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati 
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 
d) contributi di organismi internazionali; 
e) donazioni e lasciti testamentari; 
f) rimborsi derivanti da convenzioni: 
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, 
iscritte nei registi di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili 
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria 
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice 
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, 
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite 
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, 
dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della 
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del 
codice civile. 
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
 volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che 
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre 
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, 
secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, 
in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Nota all'art. 5
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Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni 
e dalle province autonome
Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei 
registri generali delle organizzazioni di volontariato. 
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi 
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, 
agli articoli 7 e 8. 
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontaria
to che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla 
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli 
aderenti. 
Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione 
periodica dei registi, al fine di verificare il permanere dei requisiti e 
l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle 
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono 
la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
 di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in 
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano 
fatto richiesta. 
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
 della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime 
modalità e negli stessi termini. 
Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei 
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto 
dall'articolo 12. 
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della 
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con 
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
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Art. 7 - Convenzioni
 
LoStato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti 
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato 
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che 
dimostrino attitudine e capacità operativa. 
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza 
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto 
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli 
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 
La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della 
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene 
stipulata la convenzione medesima. 
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Art. 8 - Agevolazioni fiscali
 
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo 
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e 
dall'imposta di registro. 
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui 
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, 
non si considerano cessioni di beni né prestazioni di 
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni 
imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i 
fini suindicati. 
All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato 
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dope il comma 1-bis è 
aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, 
e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle 
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di 
solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, 
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. 
A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, 
dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, al sensi 
degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non 
superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella 
misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento 
degli utili dichiarati e fine ad un massimo di lire 100 milioni". 
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non 
costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), 
qualora sia documentate il loro totale impiego per i fini istituzionali 
dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, 
previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il 
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per 
gli affari sociali. 
 
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Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
 
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, prime comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, 
come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1982 n. 954.
Nota all'art. 9
 

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Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome

Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di 
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 
In particolare, disciplinano: 
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, 
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le 
regioni e le province autonome le forme di partecipazione consultiva delle 
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla 
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; 
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle 
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al 
diversi settori di intervento: 
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6; 
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di 
volontariato; n la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni 
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 al corsi di formazione, 
qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni
dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto 
intervento delle organizzazioni stesse. 
 
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Art. 11 - Diritto all 'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
 
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registi di cui all'articolo 6,
 si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente 
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle 
organizzazioni.
Nota all'art. 11
 
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Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per gli affari sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il 
volontariato presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo 
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle 
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e 
da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e 
dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: 
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla 
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; 
promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; 
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; 
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli 
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui 
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire 
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; 
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di 
banche-dati nei settori di competenza della presente legge; 
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo state di
attuazione delle normative nazionali e regionali; 
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di 
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; 
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre 
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività 
di volontariato; 
promuovere con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, 
alla quale partecipanotutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli 
operatori interessati. 
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli affari sociali,il Fondo per il volontariato, finalizzato
a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. 
 
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Art. 13 - Limiti di applicabilità
 
È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non 
contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività 
di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
 connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 
15 dicembre 1972, n. 772.
Nota all'art. 13
 
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Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
 
Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la 
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, 
lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, 
al capitolo 6856 dello state di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: 
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato". 
Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 
1991, 1992 e 1993. Al relative onere si fa fronte mediante utilizzazione 
dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, 
al capitolo 6856 dello state di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato". 
 
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Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
 
Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative 20 novembre 
1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore
ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
 e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso 
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le 
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di 
servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste 
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 
Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle operazioni 
di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo 
n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 
del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate 
ad opere di beneficenza e di pubblica utilità al sensi dell'articolo 35, 
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive 
modificazioni. 
Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno 
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro 
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della 
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 15
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Art.16 - Norme transitorie e finali
 
Fatte salve le competenze delle regioni a statute speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare 
le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro 
un anno dalla data della sua entrata in vigore. 
 
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Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
 

I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui 
all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto 
di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle 
turnazioni previste dal contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente 
con l'organizzazione aziendale. 
All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per 
consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale 
dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di 
volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di 
particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, 
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
Nota all'art. 17
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga, Presidente della Repubblica
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
Visto, il guardasigilli Martelli